Art. 4.
(Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108).

      1. L'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è sostituito dai seguenti:

      «Art. 16. - 1. L'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 2.
      2. È istituito l'elenco dei mediatori creditizi, articolato in sezioni territoriali e tenuto in forma elettronica. Alla tenuta dell'elenco provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei mediatori creditizi, delle banche e degli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché dalle associazioni dei consumatori. L'organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento della propria attività. Esso provvede all'iscrizione nell'elenco, previa verifica dei necessari requisiti,

 

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e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'elenco stesso. L'organismo si costituisce e opera nel rispetto dei princìpi e dei criteri stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito l'UIC, e sotto la supervisione dell'UIC medesimo.
      3. L'organismo di cui al comma 2 procede all'iscrizione nell'elenco quando ricorrono le condizioni seguenti:

          a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

          b) capitale sociale versato pari al capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

          c) previsione, nell'oggetto sociale, dello svolgimento dell'attività di mediazione creditizia;

          d) possesso, da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di onorabilità stabiliti nei regolamenti emanati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 108 e 109 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

          e) possesso, da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di professionalità indicati nel comma 5;

          f) sede legale e sede amministrativa situate nel territorio della Repubblica;

          g) rispetto degli eventuali requisiti patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 16-bis;

          h) stipula di una polizza di assicurazione sulla responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito al comma 6.

      4. Nei casi di perdita dei requisiti di onorabilità e di professionalità da parte dei soggetti indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3, si applicano gli articoli 108,

 

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comma 3, e 109, comma 2, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
      5. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco è richiesto il superamento di una prova valutativa indetta dall'organismo di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'organismo medesimo. Sono esonerati dalla prova coloro che risultano in possesso dei requisiti di professionalità, accertati dall'organismo di cui al comma 2, consistenti nell'avere effettivamente svolto, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari ad almeno tre anni, una delle seguenti attività:

          a) funzionario, ovvero responsabile di una dipendenza o di un'altra unità operativa, di una banca;

          b) funzionario, ovvero responsabile di una dipendenza o di un'altra unità operativa, di un'impresa di investimento;

          c) funzionario, ovvero responsabile di una dipendenza o di un'altra unità operativa, di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

          d) agente in attività finanziaria o mediatore creditizio.

      6. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco i soggetti interessati devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimali fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze, per danni arrecati, nell'esercizio dell'attività svolta in forza dell'iscrizione nell'elenco, da negligenze ed errori professionali propri o di dipendenti, di collaboratori o delle persone del cui operato sono responsabili a norma di legge.
      7. La documentazione da produrre per l'attestazione del possesso dei requisiti di professionalità di cui al comma 5 deve includere una dichiarazione con sottoscrizione autenticata, resa dal legale rappresentante del soggetto presso il quale o per conto del quale è stata effettivamente svolta l'esperienza professionale, attestante

 

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le mansioni ricoperte e il relativo periodo di svolgimento.
      8. Ai fini della tenuta dell'elenco, l'organismo di cui al comma 2 può chiedere ai mediatori creditizi la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini.
      9. Ai soggetti che svolgono l'attività di mediazione creditizia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.
      10. La pubblicità dell'attività di cui al comma 1 per mezzo della stampa è subordinata all'indicazione, nella pubblicità medesima, degli estremi dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2.
      11. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'elenco indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.330 euro.
      12. La società di mediazione è responsabile in solido dei danni arrecati dai soggetti dei quali, a qualsiasi titolo, si avvalga nell'esercizio dell'impresa, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
      13. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto fino a due anni ovvero con l'ammenda da 2.066 euro a 10.330 euro.
      14. Le disposizioni dei commi da 1 a 12 non si applicano quando l'attività di mediazione è svolta da banche, intermediari finanziari e promotori finanziari.

      Art. 16-bis. - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e sentito

 

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l'UIC, determina i princìpi e i criteri relativi:

          a) alla formazione dell'elenco previsto dall'articolo 16 e alle relative forme di pubblicità;

          b) all'iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 16, ivi compresi eventuali requisiti patrimoniali dei soggetti da iscrivere, e alle cause di sospensione, di riammissione, di radiazione e di cancellazione;

          c) alle cause di incompatibilità, escludendo in particolare la possibilità della contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria;

          d) alle soglie dimensionali ai fini dell'applicazione dell'articolo 16-ter, tenuti presenti i volumi dei finanziamenti intermediati, il numero dei dipendenti, dei clienti e l'articolazione territoriale nonché il numero delle convenzioni eventualmente in essere con soggetti che erogano il credito;

          e) all'esame dei reclami contro le delibere dell'organismo di cui all'articolo 16, relative ai provvedimenti indicati alla lettera b), da parte di un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative degli agenti, delle banche e degli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché dalle associazioni dei consumatori;

          f) ai poteri di supervisione dell'UIC sugli organismi di cui all'articolo 16, comma 2, e alla lettera e), ivi comprese la nomina e la sostituzione dei componenti, in caso di impossibile o irregolare funzionamento degli organismi medesimi.

      2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono altresì definiti il contenuto dell'attività di mediazione e le attività diverse esercitabili dai soggetti iscritti nell'elenco.

      Art. 16-ter. - 1. I mediatori creditizi che intendano superare le soglie dimensionali individuate con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze a

 

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norma dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera d), della presente legge devono iscriversi, ai sensi dell'articolo 155 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni.
      2. I mediatori creditizi iscritti nella sezione di cui al comma 1 restano iscritti anche nell'elenco previsto dall'articolo 16, comma 2.
      3. Lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia da parte di soggetti che, pur non essendo iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, superino le soglie dimensionali previste dal comma 1 del presente articolo è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.330 euro».