1. L'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è sostituito dai seguenti:
«Art. 16. - 1. L'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 2.
2. È istituito l'elenco dei mediatori creditizi, articolato in sezioni territoriali e tenuto in forma elettronica. Alla tenuta dell'elenco provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei mediatori creditizi, delle banche e degli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché dalle associazioni dei consumatori. L'organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento della propria attività. Esso provvede all'iscrizione nell'elenco, previa verifica dei necessari requisiti,
a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) capitale sociale versato pari al capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;
c) previsione, nell'oggetto sociale, dello svolgimento dell'attività di mediazione creditizia;
d) possesso, da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di onorabilità stabiliti nei regolamenti emanati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 108 e 109 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
e) possesso, da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di professionalità indicati nel comma 5;
f) sede legale e sede amministrativa situate nel territorio della Repubblica;
g) rispetto degli eventuali requisiti patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 16-bis;
h) stipula di una polizza di assicurazione sulla responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito al comma 6.
4. Nei casi di perdita dei requisiti di onorabilità e di professionalità da parte dei soggetti indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3, si applicano gli articoli 108,
a) funzionario, ovvero responsabile di una dipendenza o di un'altra unità operativa, di una banca;
b) funzionario, ovvero responsabile di una dipendenza o di un'altra unità operativa, di un'impresa di investimento;
c) funzionario, ovvero responsabile di una dipendenza o di un'altra unità operativa, di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
d) agente in attività finanziaria o mediatore creditizio.
6. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco i soggetti interessati devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimali fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze, per danni arrecati, nell'esercizio dell'attività svolta in forza dell'iscrizione nell'elenco, da negligenze ed errori professionali propri o di dipendenti, di collaboratori o delle persone del cui operato sono responsabili a norma di legge.
7. La documentazione da produrre per l'attestazione del possesso dei requisiti di professionalità di cui al comma 5 deve includere una dichiarazione con sottoscrizione autenticata, resa dal legale rappresentante del soggetto presso il quale o per conto del quale è stata effettivamente svolta l'esperienza professionale, attestante
Art. 16-bis. - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e sentito
a) alla formazione dell'elenco previsto dall'articolo 16 e alle relative forme di pubblicità;
b) all'iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 16, ivi compresi eventuali requisiti patrimoniali dei soggetti da iscrivere, e alle cause di sospensione, di riammissione, di radiazione e di cancellazione;
c) alle cause di incompatibilità, escludendo in particolare la possibilità della contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria;
d) alle soglie dimensionali ai fini dell'applicazione dell'articolo 16-ter, tenuti presenti i volumi dei finanziamenti intermediati, il numero dei dipendenti, dei clienti e l'articolazione territoriale nonché il numero delle convenzioni eventualmente in essere con soggetti che erogano il credito;
e) all'esame dei reclami contro le delibere dell'organismo di cui all'articolo 16, relative ai provvedimenti indicati alla lettera b), da parte di un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative degli agenti, delle banche e degli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché dalle associazioni dei consumatori;
f) ai poteri di supervisione dell'UIC sugli organismi di cui all'articolo 16, comma 2, e alla lettera e), ivi comprese la nomina e la sostituzione dei componenti, in caso di impossibile o irregolare funzionamento degli organismi medesimi.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono altresì definiti il contenuto dell'attività di mediazione e le attività diverse esercitabili dai soggetti iscritti nell'elenco.
Art. 16-ter. - 1. I mediatori creditizi che intendano superare le soglie dimensionali individuate con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze a